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Cos'è l'obiezione di coscienza

La Costituzione italiana, con la legge n. 230 del 8/7/1998, riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare, cioè il rifiuto di contribuire alla difesa del Paese con l'uso delle armi e l'arruolamento nelle forze armate, e consente di effettuare un servizio civile sostitutivo di quello militare, della durata di 10 mesi.

La nuova legge, ha migliorato sensibilmente le modalità di accesso al diritto di obiezione di coscienza che assume ora le caratteristiche di un diritto soggettivo, trasferendo inoltre la gestione del servizio civile dal Ministero della Difesa all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La scelta dell'obiezione non comporta alcun tipo di penalizzazione, se non il divieto di assunzione da parte di corpi armati (Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale) o da parte di aziende che producano o commercializzino armi. E' inoltre impossibile avere il porto d'armi.

Non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza coloro che:

  • siano titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi
  • siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto e trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi o materiali esplodenti
  • abbiano presentato domanda da almeno 2 anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi
  • siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata

Tutte le varie casistiche riportate da ora in poi, sono diverse per i nati fino al 31/12/1980 (ovvero chi è ancora soggetto alla vecchia legge n. 772 del 15/12/1972) e per i nati dal 1/1/1981 al 31/12/1985 (ovvero chi è soggetto alla nuova legge 230/98). Per i nati dal 1/1/1986, non ci sarà più l'obbligo di leva.

E' inoltre da considerare il fatto che in molte situazioni che affronteremo da qui in avanti, l'anno solare viene diviso in trimestri (gennaio - marzo, aprile - giugno, luglio - settembre, ottobre - dicembre).

Ricordiamo inoltre che con il termine "arruolato" si indica colui che ha effettuato la visita di leva e che è stato dichiarato abile al servizio di leva.

La domanda di obiezione

Quando farla

  • I nati dal 1981 in poi, potranno presentare domanda di obiezione solo una volta superata la visita, ovvero quando saranno dichiarati arruolati, e ci saranno 15 giorni di tempo per presentarla. Nel caso in cui si venga dichiarati rivedibili o si presenti il rinvio, si dovrà presentare la domanda dopo la visita di leva in cui si è dichiarati arruolati, avendo sempre 15 giorni di tempo per farlo.
  • I facenti parte della classe 1980 e precedenti, ovvero gli arruolati fino al 31/12/1998, devono presentare la domanda entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del rinvio, il ritiro dagli studi, il loro termine o il compimento dell'anno d'età previsto dalle norme sul rinvio. Per essere più chiari: se il rinvio scade il 31/12/2003, entro tale data dovrete, se ne avete ancora diritto, chiedere un altro rinvio per il 2004 e, sempre entro il 31/12/2003, presentare la domanda di obiezione.
    Se non potete più chiedere rinvii, vuol dire che avreste dovuto fare domanda di obiezione entro il 31/12/2003. Se non l'avete fatto, scatta automaticamente la chiamata da parte del Ministero della Difesa per il servizio militare, che avrà inizio entro 9 mesi a partire dalla fine del trimestre in cui è scaduto il rinvio. Il nostro consiglio è comunque di presentare lo stesso la domanda di obiezione, perchè ultimamente sono molto meno rigorosi sui termini di presentazione della domanda.

Come farla

Dal 1 gennaio 2000 la domanda di obiezione è diventata una semplice dichiarazione che comporta l'automatica ammissione al Servizio Civile - fatti salvi i requisiti prima menzionati - ed il Ministero della Difesa, pertanto, si limita a trasmettere l'elenco degli obiettori all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

La domanda, intestata al Ministero della Difesa, va compilata in carta libera o utilizzando i fac-simili distribuiti dai Distretti e deve contenere:

  • i dati anagrafici
  • la richiesta di voler effettuare il servizio civile con le relative motivazioni, in base all'Art. 1 della legge n. 230 del 8/7/98
  • attestazione sotto la propria personale responsabilità, con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:
    • non essere titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi
    • non essere stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto e trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi o materiali esplodenti
    • non aver presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi
    • non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Dove presentarla

La domanda va presentata di persona al Distretto Militare di appartenenza, dove va firmata in presenza del funzionario dietro la presentazione della propria carta d'identità.

Può anche essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ma in questo caso bisogna fare autenticare dal notaio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed allegare una fotocopia della carta d'identità.

La ricevuta che attesta la deposizione della domanda va conservata fino all'inizio del servizio civile.

Tempi di attesa

  • I nati dal 1981 in poi, ovvero gli arruolati dopo il 1/1/1999, partiranno entro il nono mese successivo al trimestre in cui hanno presentato la domanda.
  • I facenti parte della classe 1980 e precedenti, ovvero gli arruolati fino al 31/12/1998, partiranno entro il nono mese dopo il giorno della scadenza naturale o della rinuncia al rinvio per motivi di studio.

Il rinvio

Chi ha compiuto i 18 anni dopo il 31/12/98 effettuerà la visita di leva dopo il compleanno nel periodo residuo del trimestre pertinente.

La grande novità conseguente all'entrata in vigore del D.L. 504/97 è la possibilità, per tutti i nati dopo il 1 gennaio 1981, di effettuare la visita di leva dopo l'eventuale rinvio per motivi di studio.

Rinvio per motivi di studio

  • I nati dal 1 gennaio al 30 settembre 1984 potranno chiedere, fino al giorno precedente la visita, il differimento della stessa al 30 settembre del 2002, a condizione che nell'anno scolastico 2002 - 2003 siano nella possibilità di frequentare uno dei corsi di studio che danno diritto al beneficio del rinvio. La domanda di differimento potrà essere presentata all'Ufficio Leva di appartenenza utilizzando l'apposito modulo allegato al precetto o, in mancanza, dovrà contenere una dichiarazione che certifichi di essere nelle condizioni sopra esposte. Può essere consegnata di persona o inviata tramite Raccomandata A.R. Entro il 30 settembre 2002 dovrà poi essere presentata la richiesta di rinvio della visita di leva per motivi di studio, certificando l'iscrizione a uno dei corsi di studio che danno diritto al beneficio del rinvio.
  • I nati dal 1 ottobre al 31 dicembre 1984 dovranno presentare solo la domanda di rinvio della visita di leva per motivi di studio entro il giorno precedente la visita di leva. Se il rinvio viene concesso, la visita di leva viene sospesa e verrà effettuata entro il trimestre successivo all'interruzione o al termine del rinvio. Fintanto che non si rinuncia al rinvio, non si effettuerà la visita di leva e, quindi, non si viene dichiarati abili ed arruolati. Il rinvio concesso rimane in vigore fino al 30 settembre dell'anno successivo, data entro la quale bisogna presentare la nuova richiesta.

Per ulteriori informazioni sul rinvio, consultare la scheda "Rinvio della visita di leva".

Dove prestare servizio

Gli enti di servizio civile convenzionati, operano in vari campi (assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale. Sono esclusi gli impieghi burocratico - amministrativi), come indicato dall'art. 8 comma 2 lettera b.

Nella domanda di obiezione di coscienza, è possibile indicare l'ente presso cui si vuole prestare servizio civile. E' consentito indicare fino a 10 enti, ma è meglio concentrare la propria ricerca solo su uno e lavorare in tal senso attraverso un colloquio diretto con il responsabile dello stesso. Una volta trovato l'ente che ci interessa e che è disposto ad accettarci, indicheremo solo quello nella domanda, allegando possibilmente una lettera di disponibilità firmata dal responsabile.

Per ulteriori informazioni su come ricercare l'ente presso cui si vuole svolgere il servizio civile e per l'elenco degli enti convenzionati presenti in Valle d'Aosta, consultare la scheda "Scelta dell'ente convenzionato"

Dispense ed esoneri

Il D.L. 16/09/99, n.324 convertito con Legge 12 novembre 1999, N.424 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2000 prevedono che, qualora si verifichino eccedenze di obiettori da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono essere dispensati (Dispensa dal Servizio Civile) o collocati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAAC) gli obiettori che si trovino in determinate condizioni.

Per sapere le condizioni necessarie per l'ottenimento della dispensa o dell'esonero, consultare la scheda "Dispense, esoneri e LISAAC".

Indirizzi utili

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  • i fac-simili per le varie domande
  • dossier, dispense e documenti sull'obiezione di coscienza