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La Costituzione italiana, con la legge n. 230 del 8/7/1998, riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare, cioè il rifiuto di contribuire alla difesa del Paese con l'uso delle armi e l'arruolamento nelle forze armate, e consente di effettuare un servizio civile sostitutivo di quello militare, della durata di 10 mesi.
La nuova legge, ha migliorato sensibilmente le modalità di accesso al diritto di obiezione di coscienza che assume ora le caratteristiche di un diritto soggettivo, trasferendo inoltre la gestione del servizio civile dal Ministero della Difesa all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La scelta dell'obiezione non comporta alcun tipo di penalizzazione, se non il divieto di assunzione da parte di corpi armati (Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale) o da parte di aziende che producano o commercializzino armi. E' inoltre impossibile avere il porto d'armi.
Non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza coloro che:
Tutte le varie casistiche riportate da ora in poi, sono diverse per i nati fino al 31/12/1980 (ovvero chi è ancora soggetto alla vecchia legge n. 772 del 15/12/1972) e per i nati dal 1/1/1981 al 31/12/1985 (ovvero chi è soggetto alla nuova legge 230/98). Per i nati dal 1/1/1986, non ci sarà più l'obbligo di leva.
E' inoltre da considerare il fatto che in molte situazioni che affronteremo da qui in avanti, l'anno solare viene diviso in trimestri (gennaio - marzo, aprile - giugno, luglio - settembre, ottobre - dicembre).
Ricordiamo inoltre che con il termine "arruolato" si indica colui che ha effettuato la visita di leva e che è stato dichiarato abile al servizio di leva.
Dal 1 gennaio 2000 la domanda di obiezione è diventata una semplice dichiarazione che comporta l'automatica ammissione al Servizio Civile - fatti salvi i requisiti prima menzionati - ed il Ministero della Difesa, pertanto, si limita a trasmettere l'elenco degli obiettori all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
La domanda, intestata al Ministero della Difesa, va compilata in carta libera o utilizzando i fac-simili distribuiti dai Distretti e deve contenere:
La domanda va presentata di persona al Distretto Militare di appartenenza, dove va firmata in presenza del funzionario dietro la presentazione della propria carta d'identità.
Può anche essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ma in questo caso bisogna fare autenticare dal notaio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed allegare una fotocopia della carta d'identità.
La ricevuta che attesta la deposizione della domanda va conservata fino all'inizio del servizio civile.
Chi ha compiuto i 18 anni dopo il 31/12/98 effettuerà la visita di leva dopo il compleanno nel periodo residuo del trimestre pertinente.
La grande novità conseguente all'entrata in vigore del D.L. 504/97 è la possibilità, per tutti i nati dopo il 1 gennaio 1981, di effettuare la visita di leva dopo l'eventuale rinvio per motivi di studio.
Rinvio per motivi di studio
Per ulteriori informazioni sul rinvio, consultare la scheda "Rinvio della visita di leva".
Gli enti di servizio civile convenzionati, operano in vari campi (assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale. Sono esclusi gli impieghi burocratico - amministrativi), come indicato dall'art. 8 comma 2 lettera b.
Nella domanda di obiezione di coscienza, è possibile indicare l'ente presso cui si vuole prestare servizio civile. E' consentito indicare fino a 10 enti, ma è meglio concentrare la propria ricerca solo su uno e lavorare in tal senso attraverso un colloquio diretto con il responsabile dello stesso. Una volta trovato l'ente che ci interessa e che è disposto ad accettarci, indicheremo solo quello nella domanda, allegando possibilmente una lettera di disponibilità firmata dal responsabile.
Per ulteriori informazioni su come ricercare l'ente presso cui si vuole svolgere il servizio civile e per l'elenco degli enti convenzionati presenti in Valle d'Aosta, consultare la scheda "Scelta dell'ente convenzionato"
Il D.L. 16/09/99, n.324 convertito con Legge 12 novembre 1999, N.424 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2000 prevedono che, qualora si verifichino eccedenze di obiettori da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono essere dispensati (Dispensa dal Servizio Civile) o collocati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAAC) gli obiettori che si trovino in determinate condizioni.
Per sapere le condizioni necessarie per l'ottenimento della dispensa o dell'esonero, consultare la scheda "Dispense, esoneri e LISAAC".